Nell’attuale situazione d’emergenza, ai fini della prevenzione e del contenimento della diffusione dell’infezione da coronavirus (COVID-19), il Governo italiano ha emanato alcuni decreti legge che semplificano l’accesso allo smart working, invitando le amministrazioni pubbliche a potenziare il ricorso al lavoro agile. In particolare, la Direttiva n.1 del 2020 – Emergenza epidemiologica COVID-2019, spinge ad adottare il lavoro agile e flessibile, utilizzando modalità telematiche per riunioni, convegni e momenti formativi, applicando misure specifiche per le prove concorsuali e per i locali di lavoro. Tale disposizione è stata sostituita dalla Direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020 che ha rafforzato ulteriormente il ricorso allo smart working, prevedendo che questa diventi la forma organizzativa ordinaria per le pubbliche amministrazioni. Tale documento presenta varie indicazioni organizzative per le amministrazioni, in relazione alle disposizioni dell’articolo 87 del decreto legge 18/2020 (il “Cura Italia”), ribadendo che il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione fino alla cessazione dello stato di emergenza. Riferimento allo smart working è anche l’articolo 39 decreto-legge “Cura Italia”, secondo cui, fino al 30 aprile 2020, “i lavoratori dipendenti disabili […] o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità […] hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile […] a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.

Attualmente, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui le pubbliche amministrazioni sono state chiamate ad uno notevole impegno organizzativo e gestionale per promuovere il completo utilizzo dello smart working, così da ridurre al minimo gli spostamenti e la presenza dei dipendenti negli uffici, limitata ai soli casi in cui la presenza fisica del dipendente sia indispensabile per lo svolgimento delle “attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza”, come quelle svolte dagli operatori sanitari, e  quelle “indifferibili da rendere in presenza”.

Servizi indifferibili e modalità di erogazione

Nella Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, è stato previsto che le attività indifferibili delle pubbliche amministrazioni, possono essere svolte sia con modalità di smart working, sia sul luogo di lavoro, quando il dipendente fa parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio. Saranno le pubbliche amministrazioni a dover individuare, nell’ambito delle predette attività, quali siano quelle che richiedono necessariamente la presenza fisica del dipendente presso la sede lavorativa, applicando anche forme di rotazione.

Con riferimento alle modalità di erogazione dei servizi, nella Direttiva n. 2/2020 è stato precisato che, le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi all’utenza, saranno garantite con modalità telematica oppure tramite appuntamento telefonico o mediante assistenza virtuale, dunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica dei dipendenti, negli uffici. Qualora il servizio non possa essere reso con tali modalità di erogazione, gli accessi dovranno essere scaglionati, anche mediante prenotazioni. Spetterà alle pubbliche amministrazioni dovranno accertare che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti di lavoro, una frequente areazione dei locali, e che sia rispettata un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.